Aggiudicazione definitiva
MUNICIPIO ROMA I
Visualizza partecipanti
Gara #8636 - SUAFF 000336/2025
PROCEDURA DI GARA APERTA, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs 36/2023, finalizzata alla selezione di un unico operatore per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D.lgs 36/2023 (CCP), avente ad oggetto la realizzazione del servizio “Centro per le famiglie – Famiglie in Centro”. Periodo 01.01.2026 – 31.12.2029. Importo a base di Gara 558.789,33 €, al netto dell’IVA, ove dInformazioni appalto
02/12/2025
Aperta
Servizi
€ 670.547,20
BONO MICHELE
Categorie merceologiche
853113
-
Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
B94DF6AA4C
Qualità prezzo
PROCEDURA DI GARA APERTA, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs 36/2023 (CCP), per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 3 (CCP), servizio “Centro per le famiglie – Famiglie in Centro”. Periodo 01.01.2026 – 31.12.2029. Importo a base di Gara 558.789,33 €, al netto dell’IVA, ove dovuta.
PROCEDURA DI GARA APERTA, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs 36/2023 (CCP), per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 3 (CCP), servizio “Centro per le famiglie – Famiglie in Centro”. Periodo 01.01.2026 – 31.12.2029. Importo a base di Gara 558.789,33 €, al netto dell’IVA, ove dovuta.
€ 558.789,33
€ 490.166,08
€ 0,00
€ 582.770,79
CA/1131/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 05054940589 | Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Ets |
Commissione valutatrice
CA/202/2026
26/01/2026
|
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69.07 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Del Vasto | Salvatore | Presidente |
| Romano | Marisa | Commissario |
| Pucillo | Paolo Alberico | Commissario |
Scadenze
09/01/2026 11:59
19/01/2026 12:00
04/02/2026 13:15
Avvisi pubblici
Allegati
|
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11.12 kB | |
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determina-nomina-commissione-giudicatrice-6631-26-01-2026-ta0200100001-firm.pdf SHA-256: fe681c3ca77e0936e95cb46e3506a561bb917a8adfbff04c28626ee8bf85fa1c 26/01/2026 15:07 |
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determina-nomina gruppo di lavoro si supporto al RUP_6957-27-01-2026-ta0200100003-firm-1.pdf SHA-256: 6ec9f3bfbab0c7a3000473e7ef17df2b0b7d9b5559eb0d31bac09dc4f6b561fa 27/01/2026 15:15 |
77.69 kB | |
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ca20260020812-busta-a-verbale-gruppo-di-lavoro-centro-per-le-famiglie.pdf SHA-256: b49a61c823e9e2288d56b59ebe65f72e2ba444d579b20a55ee254a8f7f0e00e4 06/02/2026 11:20 |
212.19 kB | |
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ca20260022151-esecutiva-determina-ammissiione-esclusion-fase-di-gara-ca-339-2026.pdf SHA-256: 6741c9b66c1a793e08b6eb9a49a010414c758f783366e93bb44aa721786de8c8 09/02/2026 16:08 |
76.36 kB | |
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verbale-n.-1-centro-per-le-famiglie.pdf SHA-256: 476337e5ac23843cf349a5f9aa05a5ec9e18658096529e05e4ca88753689c3e7 30/03/2026 13:02 |
159.51 kB | |
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verbale-n.-2-centro-per-le-famiglie.pdf SHA-256: 5e0efc262acce7787731db10f85574447f1b384e6cf0906e72af404b6ecde3ad 30/03/2026 13:02 |
248.71 kB | |
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ca20260079550-esecutiva-determina-aggiudicazione-ca-1131-2026.pdf SHA-256: 3ba31cd1560019dd4a8298ad99c063fd10f17dc0adf5e6d42fe1387ec90ba69c 30/04/2026 10:39 |
89.56 kB |
Chiarimenti
07/01/2026 15:10
Quesito #1
Buongiorno,
si chiede cortesemente di chiarire se:
1) la comprova dell'esperienza delle figure professionali richieste è da inserire al momento di presentazione della gara a corredo dell'allegato A.5;
2) oltre all'estratto dei CV allegato A.5 è necessario anche allegare i CV delle singole risorse umane.
Grazie
si chiede cortesemente di chiarire se:
1) la comprova dell'esperienza delle figure professionali richieste è da inserire al momento di presentazione della gara a corredo dell'allegato A.5;
2) oltre all'estratto dei CV allegato A.5 è necessario anche allegare i CV delle singole risorse umane.
Grazie
13/01/2026 09:35
Risposta
1) No, la comprova dell’esperienza delle figure professionali impiegate verrà richiesta dalla SA, in sede di aggiudicazione, al solo aggiudicatario del servizio.
2) No, non è necessario allegare il CV delle singole risorse umane, fa fede l’estratto in autodichiarazione.
2) No, non è necessario allegare il CV delle singole risorse umane, fa fede l’estratto in autodichiarazione.
08/01/2026 14:34
Quesito #2
Buongiorno,
1) Dopo la lettura e l'analisi del bando non sembra essere presente il riferimento alla clausola sociale.
Si chiede dunque di chiarire se va comunque prodotta la relativa dichiarazione.
2) La figura dell'educatore professionale può essere considerata equipollente e sostituita da uno psicologo con esperienza educativa superiore ai 5 anni?
Grazie
1) Dopo la lettura e l'analisi del bando non sembra essere presente il riferimento alla clausola sociale.
Si chiede dunque di chiarire se va comunque prodotta la relativa dichiarazione.
2) La figura dell'educatore professionale può essere considerata equipollente e sostituita da uno psicologo con esperienza educativa superiore ai 5 anni?
Grazie
13/01/2026 09:36
Risposta
1) Ai sensi dell’art.57 del D. Lgs. 36 del 2023, così come modificato dal D.lgs 209/2024, l’aggiudicatario è tenuto a riassorbire il personale impiegato nel servizio dall’appaltatore uscente al fine di garantire la stabilità occupazionale. Non è necessaria una dichiarazione specifica. L’obbligo è assunto implicitamente con la partecipazione alla procedura di Gara.
2) L’educatore professionale può essere sostituito da uno psicologo con esperienza educativa superiore a 5 anni, purché comprovabile, garantendo a quest’ultimo la retribuzione prevista dallo specifico livello professionale di appartenenza, nel rispetto delle tabelle sul costo del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitarioassistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30/2024.
2) L’educatore professionale può essere sostituito da uno psicologo con esperienza educativa superiore a 5 anni, purché comprovabile, garantendo a quest’ultimo la retribuzione prevista dallo specifico livello professionale di appartenenza, nel rispetto delle tabelle sul costo del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitarioassistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30/2024.
08/01/2026 16:50
Quesito #3
FAQ – 1
Gentile Ufficio,
in riferimento alla figura professionale dell’avvocato per la consulenza legale sui temi del diritto di famiglia, premesso
che l’art.2 commi 5,6 e 7 della Legge 31 dicembre 2012 n.247, indica che la consulenza legale e stragiudiziale non connessa ad attività giurisdizionale può essere effettuata da un avvocato abilitato senza obbligo di iscrizione all’albo;
che l’orientamento della Corte di Cassazione che stabilisce che: “La prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l’attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell’art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita.” (così Cass. 30 maggio 2006, n. 12 840 e, nello stesso senso, Cass. SS. UU., 12 Luglio 2004, n. 12874);
Che pertanto costituisce principio ormai consolidato che la prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli Albi Forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio.
Si chiede, alla luce di quanto sopra esposto, se è possibile inserire un avvocato abilitato, che è stato iscritto all’albo, con pluriennale esperienza nella consulenza legale in diritto di famiglia, ma che ha richiesto la cancellazione dall’Albo, in quanto non necessaria per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale stragiudiziale.
Gentile Ufficio,
in riferimento alla figura professionale dell’avvocato per la consulenza legale sui temi del diritto di famiglia, premesso
che l’art.2 commi 5,6 e 7 della Legge 31 dicembre 2012 n.247, indica che la consulenza legale e stragiudiziale non connessa ad attività giurisdizionale può essere effettuata da un avvocato abilitato senza obbligo di iscrizione all’albo;
che l’orientamento della Corte di Cassazione che stabilisce che: “La prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l’attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell’art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita.” (così Cass. 30 maggio 2006, n. 12 840 e, nello stesso senso, Cass. SS. UU., 12 Luglio 2004, n. 12874);
Che pertanto costituisce principio ormai consolidato che la prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli Albi Forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio.
Si chiede, alla luce di quanto sopra esposto, se è possibile inserire un avvocato abilitato, che è stato iscritto all’albo, con pluriennale esperienza nella consulenza legale in diritto di famiglia, ma che ha richiesto la cancellazione dall’Albo, in quanto non necessaria per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale stragiudiziale.
13/01/2026 09:37
Risposta
In accoglimento dell’istanza presentata, alla luce della condivisibile linea giuridico-giurisprudenziale evidenziata, è possibile inserire un avvocato abilitato, non iscritto all’albo, purché l’esperienza richiesta dal Capitolato speciale sia comprovata.
08/01/2026 16:52
Quesito #4
FAQ – 2
Gentile Ufficio,
in riferimento alla Capacità economica-finanziaria, all’Art.5-Requisiti dell’Avviso pubblico pagina 5, è richiesto “fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso, non inferiore a 150.000 € IVA esclusa.”
Tuttavia, a pagina 11 del Capitolato Speciale, Art.11-Contenuto della busta “A” -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA è richiesto “dichiarazioni in merito al fatturato DEGLI ULTIMI 5 ANNI in servizi resi in favore dei minori”, così come nell’Allegato 3-Modello Domanda di partecipazione.
Si chiede pertanto di indicare se la dichiarazione relativa alla capacità economica-finanziaria debba essere riferita al fatturato degli ultimi 3 o 5 anni.
Gentile Ufficio,
in riferimento alla Capacità economica-finanziaria, all’Art.5-Requisiti dell’Avviso pubblico pagina 5, è richiesto “fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso, non inferiore a 150.000 € IVA esclusa.”
Tuttavia, a pagina 11 del Capitolato Speciale, Art.11-Contenuto della busta “A” -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA è richiesto “dichiarazioni in merito al fatturato DEGLI ULTIMI 5 ANNI in servizi resi in favore dei minori”, così come nell’Allegato 3-Modello Domanda di partecipazione.
Si chiede pertanto di indicare se la dichiarazione relativa alla capacità economica-finanziaria debba essere riferita al fatturato degli ultimi 3 o 5 anni.
13/01/2026 09:39
Risposta
Il requisito speciale di capacità economico-finanziaria richiesto dall’Avviso pubblico all’art. 5, pag. 5, è: “Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso, non inferiore a 150.000 € IVA esclusa”.
Si consideri pertanto un refuso l’indicazione di 5 anni all’art. 18, pag. 11 dell’Avviso pubblico e nell’allegato A3 dello stesso, “Domanda di partecipazione”.
Non si riscontra quanto indicato nella richiesta di chiarimento relativamente alla “pagina 11 del Capitolato Speciale, Art.11”.
Si consideri pertanto un refuso l’indicazione di 5 anni all’art. 18, pag. 11 dell’Avviso pubblico e nell’allegato A3 dello stesso, “Domanda di partecipazione”.
Non si riscontra quanto indicato nella richiesta di chiarimento relativamente alla “pagina 11 del Capitolato Speciale, Art.11”.