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Gabinetto del Sindaco
Ai fini dell’attribuzione del punteggio del criterio A2, non si applica l’istituto dell’avvalimento premiale, ai sensi dell’art. 132, comma 2 del Codice, in considerazione della specificità del settore su beni tutelati ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Si rinvia alla risposta al quesito n. 1.
Per quanto concerne la categoria OG1, la lex specialis non consente la possibilità di ricorrere all’istituto del subappalto. L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali non costituisce un requisito di partecipazione ma di esecuzione. Si rimanda integralmente alla risposta al quesito n. 2
Nel caso in cui l’operatore economico non sia in possesso, in proprio, di tali requisiti di esecuzione potrà affidarle in subappalto a soggetti qualificati, dichiarandolo nel DGUE in sede di presentazione dell’offerta.
Gara #9391 - SUAFF 001113/2025
ACCORDO QUADRO TRIENNALE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER IL DECORO URBANO E LA QUALITÀ URBANA, SUDDIVISO IN 2 LOTTI. ANNUALITA’ 2026 – 2027 – 2028. CUP J82F25000760009Informazioni appalto
27/01/2026
Aperta
Lavori
€ 9.193.512,60
DE PERSIO MASSIMILIANO
Categorie merceologiche
45453
-
Lavori di riparazione e ripristino
Lotti
1
BA191DD553
J82F25000760009
Qualità prezzo
Lotto I (Zona EST) Municipi dal n. I al n. VII - ACCORDO QUADRO TRIENNALE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER IL DECORO URBANO E LA QUALITÀ URBANA, SUDDIVISO IN 2 LOTTI. ANNUALITA’ 2026 – 2027 – 2028
Lotto I (Zona EST) Municipi dal n. I al n. VII - ACCORDO QUADRO TRIENNALE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER IL DECORO URBANO E LA QUALITÀ URBANA, SUDDIVISO IN 2 LOTTI. ANNUALITA’ 2026 – 2027 – 2028
€ 4.377.863,16
€ 1.371.311,22
€ 218.893,14
2
BA191DE626
J82F25000760009
Qualità prezzo
Lotto II (Zona OVEST) Municipi dal n. VIII al n. XV - ACCORDO QUADRO TRIENNALE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER IL DECORO URBANO E LA QUALITÀ URBANA, SUDDIVISO IN 2 LOTTI. ANNUALITA’ 2026 – 2027 – 2028
Lotto II (Zona OVEST) Municipi dal n. VIII al n. XV - ACCORDO QUADRO TRIENNALE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER IL DECORO URBANO E LA QUALITÀ URBANA, SUDDIVISO IN 2 LOTTI. ANNUALITA’ 2026 – 2027 – 2028
€ 4.377.863,16
€ 1.371.311,22
€ 218.893,14
Scadenze
13/02/2026 12:00
23/02/2026 12:00
24/02/2026 10:00
Allegati
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Esecutiva_Determina_RA_962_2025_decisione_di_contrarre SHA-256: 8a56b98fd0b504062190d52c11b8dbda5828801697d57c32bde0050e4a18294e 30/12/2025 13:12 |
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Domanda-di-partecipazione.docx SHA-256: de44b3c6147a3bc8da9f8e32d7ab13bddefcc7c7e95bf55178a8d8029a73710e 26/01/2026 13:32 |
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Modello C_offerta.economica_Lotto2.docx SHA-256: 6ef4f066608bf03aa83e43ac5452c99b0c38318d3d5c92691bc9a6696be7f835 26/01/2026 13:32 |
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Chiarimenti
27/01/2026 10:44
Quesito #1
Vorremmo partecipare alla gara come RTI COSTITUENDO che possiede l’attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente, nella classifica adeguata a coprire, oltre all’importo della categoria prevalente, anche l’importo della categoria scorporabile OS24, della quale non possiede la qualificazione, vorremmo sapere se è possibile subappaltare al 100% tale categoria.
06/02/2026 12:27
Risposta
Come previsto dal disciplinare di gara (cfr. pagg. 15 e 16), con riferimento alle categorie scorporabili, l’operatore economico, in mancanza della relativa attestazione SOA, dovrà, a pena di esclusione, possedere l’attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente, nella classifica adeguata a coprire, oltre all’importo della categoria prevalente, anche l’importo della/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non è posseduta la qualificazione, nonché indicare i lavori o la parte di essi che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione. In quest’ultimo caso l’operatore economico dovrà dichiarare nella compilazione del DGUE che si tratta di subappalto c.d. qualificante/necessario.
Alla luce di quanto sopra esposto, la risposta è affermativa.
Alla luce di quanto sopra esposto, la risposta è affermativa.
29/01/2026 12:17
Quesito #2
Con riferimento al criterio B3, si chiede di chiarire se, ai fini dell’attribuzione del punteggio, sia sufficiente la presentazione di un accordo stipulato con operatore iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del relativo Piano di gestione rifiuti, oppure se sia invece necessaria la costituzione di un RTI con operatore economico in possesso di tutte le categorie richieste dal bando.
06/02/2026 12:27
Risposta
Per quanto concerne il criterio B3 verrà attribuito il punteggio in base all'adeguatezza dell'organizzazione aziendale in tema di gestione dei rifiuti tramite la predisposizione di un Piano di Gestione Rifiuti che definisca come l’organizzazione intenda gestire i rifiuti, dalla previsione iniziale in fase di raccolta, trasporto verso centri di recupero/smaltimento autorizzati. L’operatore economico dovrà, dunque, indicare le strutture con le quali siano già stati stipulati accordi per il conferimento dei rifiuti ed eventualmente le strutture con le quali si intende stipulare accordi, tenendo conto delle necessità di realizzare un’alta percentuale (%) di rifiuti in recupero/riciclo, nel rispetto della normativa e degli obiettivi di economia circolare tesi a minimizzare l’impatto ambientale. Pertanto, considerato che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali non costituisce un requisito di partecipazione alla procedura di gara, bensì un requisito di esecuzione, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante è sufficiente indicare le strutture con le quali siano già stati stipulati accordi per il conferimento dei rifiuti ed eventualmente le strutture con le quali si intende stipulare accordi,
Per tutti i requisiti di esecuzione previsti dal paragrafo 9 del disciplinare di gara si ricorda che l’operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all’interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l’operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, l’Accordo Quadro sarà risolto per inadempimento dell’appaltatore.
Per tutti i requisiti di esecuzione previsti dal paragrafo 9 del disciplinare di gara si ricorda che l’operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all’interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l’operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, l’Accordo Quadro sarà risolto per inadempimento dell’appaltatore.
02/02/2026 10:33
Quesito #3
Con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di gara, in particolare nella Tabella 2.1 – Categorie e classifiche SOA, nonché al paragrafo “Subappalto” e all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. se le categorie OG3 (Strade) e OS24 (Verde e arredo urbano), classificate come scorporabili e subappaltabili, possano essere affidate in subappalto anche integralmente (fino al 100% delle relative lavorazioni);
2. se tale facoltà sia ammessa anche in forma di subappalto qualificante/necessario, nel caso in cui l’operatore economico non sia in possesso della relativa qualificazione SOA, fermo restando il possesso della qualificazione nella categoria prevalente;
3. se, in sede di presentazione dell’offerta, sia sufficiente indicare le lavorazioni che si intendono subappaltare oppure sia obbligatoria l’indicazione nominativa dei subappaltatori già in fase di gara per le suddette categorie;
4. se il limite previsto dal disciplinare relativo all’affidamento minimo del 20% delle prestazioni subappaltabili a PMI debba intendersi riferito esclusivamente alle lavorazioni effettivamente subappaltate;
5. infine, si chiede conferma che un operatore economico possa partecipare come impresa singola essendo in possesso delle seguenti qualificazioni SOA:
OG1 classifica IV (categoria prevalente)
OG2 classifica I
OG11 classifica I
e dichiarando il ricorso al subappalto per le categorie OG3 e OS24.
1. se le categorie OG3 (Strade) e OS24 (Verde e arredo urbano), classificate come scorporabili e subappaltabili, possano essere affidate in subappalto anche integralmente (fino al 100% delle relative lavorazioni);
2. se tale facoltà sia ammessa anche in forma di subappalto qualificante/necessario, nel caso in cui l’operatore economico non sia in possesso della relativa qualificazione SOA, fermo restando il possesso della qualificazione nella categoria prevalente;
3. se, in sede di presentazione dell’offerta, sia sufficiente indicare le lavorazioni che si intendono subappaltare oppure sia obbligatoria l’indicazione nominativa dei subappaltatori già in fase di gara per le suddette categorie;
4. se il limite previsto dal disciplinare relativo all’affidamento minimo del 20% delle prestazioni subappaltabili a PMI debba intendersi riferito esclusivamente alle lavorazioni effettivamente subappaltate;
5. infine, si chiede conferma che un operatore economico possa partecipare come impresa singola essendo in possesso delle seguenti qualificazioni SOA:
OG1 classifica IV (categoria prevalente)
OG2 classifica I
OG11 classifica I
e dichiarando il ricorso al subappalto per le categorie OG3 e OS24.
06/02/2026 12:36
Risposta
Con riferimento ai quesiti 1 e 2 si rinvia alla risposta al chiarimento n. 1.
Per quanto concerne il quesito n. 3, si precisa che in fase di presentazione dell’offerta è sufficiente indicare le lavorazioni che si intendono subappaltare. I nominativi dei subappaltatori saranno indicati in fase esecutiva.
In relazione al quesito n. 4, come previsto dall’art. 119, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici, tuttavia, possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
Per quanto riguarda il quesito n. 5, la risposta è negativa in quanto l’operatore economico deve coprire con la prevalente oltre all’importo della categoria OG1, anche l’importo delle categorie scorporabili OG3 e OS24 per le quali non è posseduta la qualificazione. Si rinvia, comunque, alla risposta al quesito n. 1.
Per quanto concerne il quesito n. 3, si precisa che in fase di presentazione dell’offerta è sufficiente indicare le lavorazioni che si intendono subappaltare. I nominativi dei subappaltatori saranno indicati in fase esecutiva.
In relazione al quesito n. 4, come previsto dall’art. 119, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici, tuttavia, possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
Per quanto riguarda il quesito n. 5, la risposta è negativa in quanto l’operatore economico deve coprire con la prevalente oltre all’importo della categoria OG1, anche l’importo delle categorie scorporabili OG3 e OS24 per le quali non è posseduta la qualificazione. Si rinvia, comunque, alla risposta al quesito n. 1.
02/02/2026 15:06
Quesito #4
Con riferimento al sub-criterio A2, che prevede l’attribuzione del punteggio sulla base della presentazione di n. 3 interventi svolti, si chiede se, ai fini della dimostrazione del requisito richiesto, sia consentito l’utilizzo dell’avvalimento premiante, ai sensi della normativa vigente.
06/02/2026 12:36
Risposta
Ai fini dell’attribuzione del punteggio del criterio A2, non si applica l’istituto dell’avvalimento premiale, ai sensi dell’art. 132, comma 2 del Codice, in considerazione della specificità del settore su beni tutelati ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
02/02/2026 16:03
Quesito #5
- A pagina 8 e 9 del disciplinare di gara la tabella delle lavorazioni riporta le voci "scorporabile" per le categorie non prevalenti, il rigo sottostante cita testualmente "tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria" - si chiede se una corretta partecipazione prevede obbligatoriamente il possesso di tutti i requisiti di categoria.
Non è possibile coprire tali mancanze con categoria prevalente in classifica adeguata a coprire l'importo totale del lotto (OG1 class. V) e dichiarare le altre categorie in subappalto?
- Conferma del possesso della categoria OG1 in classifica IV obbligatorio e NON subappaltabile per la partecipazione.
Di conseguenza si chiede conferma del possesso dell'iscrizione all'Albo gestione rifiuti Categoria 10B classe E.
Essendo questa una tipologia di lavorazione usualmente ricadente nella categoria OG1, eventualmente in che formula si può partecipare non avendo tale iscrizione? Si può indicare il subappalto a ditta regolarmente iscritta a tale albo nella specifica categoria?
Non è possibile coprire tali mancanze con categoria prevalente in classifica adeguata a coprire l'importo totale del lotto (OG1 class. V) e dichiarare le altre categorie in subappalto?
- Conferma del possesso della categoria OG1 in classifica IV obbligatorio e NON subappaltabile per la partecipazione.
Di conseguenza si chiede conferma del possesso dell'iscrizione all'Albo gestione rifiuti Categoria 10B classe E.
Essendo questa una tipologia di lavorazione usualmente ricadente nella categoria OG1, eventualmente in che formula si può partecipare non avendo tale iscrizione? Si può indicare il subappalto a ditta regolarmente iscritta a tale albo nella specifica categoria?
06/02/2026 12:36
Risposta
Si rinvia alla risposta al quesito n. 1.
Per quanto concerne la categoria OG1, la lex specialis non consente la possibilità di ricorrere all’istituto del subappalto. L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali non costituisce un requisito di partecipazione ma di esecuzione. Si rimanda integralmente alla risposta al quesito n. 2
Nel caso in cui l’operatore economico non sia in possesso, in proprio, di tali requisiti di esecuzione potrà affidarle in subappalto a soggetti qualificati, dichiarandolo nel DGUE in sede di presentazione dell’offerta.
03/02/2026 11:15
Quesito #6
Si chiede se come scritto nel disciplinare la categoria OG1 non può essere subappaltata.
06/02/2026 12:37
Risposta
Si conferma che la categoria OG1 non è subappaltabile.
03/02/2026 12:29
Quesito #7
Abbiamo la SOA in OG 1 IV Bis - OG 2 III - OG 3 I - OG 11 II. Possiamo partecipare dichiarando di voler subappaltare al 100% la categoria OS 24?
06/02/2026 12:37
Risposta
La risposta è affermativa. Si rinvia, comunque, al quesito n. 1.
03/02/2026 12:34
Quesito #8
Oltre la domanda precedente dovremmo subappaltare anche una parte dell'OG 3 in quanto abbiamo solo la I
06/02/2026 12:37
Risposta
La risposta è affermativa.
05/02/2026 15:37
Quesito #9
Con riferimento al Disciplinare di gara, ed in particolare al paragrafo D1 "Sistema gestionale - Controllo dei processi e delle lavorazioni" di pag. 43, si chiede cortesemente di specificare a quale schema tecnico si intenda far riferimento o a quale norma ISO si intenda fare riferimento, atteso che il testo non individua espressamente lo standard applicabile.
13/02/2026 09:40
Risposta
Con riferimento al criterio D1, la piattaforma gestionale webgis degli interventi dovrà rispondere alle finalità indicate nel criterio ed è pertanto affidata all’operatore economico concorrente l’individuazione del prodotto più rispondente agli obiettivi indicati.
06/02/2026 11:45
Quesito #10
È possibile applicare l'istituto dell'avvalimento premiale relativamente alla certificazione EMAS?
13/02/2026 09:42
Risposta
Come previsto al paragrafo 7 del disciplinare di gara è consentito l’avvalimento premiale.
06/02/2026 12:15
Quesito #11
1. Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICO – PROFESSIONALE del Disciplinare di gara, si chiede conferma che in caso di partecipazione da parte di un Consorzio di cui all’art.65, co.2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, debba essere posseduto esclusivamente in capo al Consorzio medesimo e non anche in capo alle consorziate indicate quali esecutrici, in ossequio a quanto previsto all’art.67, comma 5 del suddetto codice.
2. Infine si chiede conferma che tutti i requisiti di esecuzione di cui al paragrafo “9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE” lettere A-B-C-D del Disciplinare di gara, si possano subappaltare al 100% a imprese in possesso delle rispettive iscrizioni richieste per l’esecuzione delle attività di propria spettanza.
2. Infine si chiede conferma che tutti i requisiti di esecuzione di cui al paragrafo “9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE” lettere A-B-C-D del Disciplinare di gara, si possano subappaltare al 100% a imprese in possesso delle rispettive iscrizioni richieste per l’esecuzione delle attività di propria spettanza.
13/02/2026 10:11
Risposta
Confermiamo quanto prospettato nel quesito, pertanto, in virtù dell’art. 67, comma 5 del Codice dei contratti, fermo restando quanto disposto dagli art. 94, 95 e dal comma 3 del medesimo art. 67, i consorzi di cui all’art.65, co.2, lett. b) del Codice possono partecipare alla procedura di gara utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d‘opera, le attrezzature e l‘organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Si rinvia alla seconda parte della risposta al quesito n. 2.
Si rinvia alla seconda parte della risposta al quesito n. 2.
09/02/2026 11:02
Quesito #12
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Limiti editoriali – coerenza del numero massimo di facciate.
A pagina 43 del disciplinare di gara sono definiti i limiti editoriali pari a 17 facciate formato A4 e 3 facciate formato A3, specificando che sono esclusi dal computo del numero massimo delle facciate dell’intera relazione: l’indice e la copertina, gli allegati relativi al sub-criterio A1.2 “Maestranze”, la documentazione di cui al sub-criterio C2 “Pianta organica”, le Certificazioni (sub-criteri B1 e C1), la Registrazione EMAS (sub-criterio B1) e quanto indicato come “Allegati”. Tuttavia, sommando i limiti editoriali previsti per i singoli elaborati indicati alle pagine 42 e 43 del disciplinare, non risulta coerente il totale complessivo di 17 facciate A4. In particolare, il sub-criterio A1.2 – Maestranze prevede un limite di 2 facciate formato A4 per ciascun operaio per il curriculum sintetico, oltre agli allegati (attestati di formazione/diplomi). Qualora il concorrente proponga, ad esempio, 10 operai per l’esecuzione del servizio, il limite massimo dovrà pertanto intendersi pari a 20 facciate A4 (2 per ciascun curriculum sintetico), oltre agli allegati che, come indicato, risultano esclusi dal computo del limite massimo?
2. Criterio A2 – Numero di interventi presentabili e limiti editoriali.
A pagina 48 del disciplinare è previsto che, con riferimento al criterio A2, saranno valutati al massimo tre interventi, fermo restando che l’operatore economico potrà presentare un numero maggiore di interventi, indicando un criterio di priorità. In tale ipotesi, si chiede di chiarire se il limite editoriale complessivo debba intendersi incrementato di 2 facciate formato A4 e 1 facciata formato A3 per ogni intervento aggiuntivo oltre i tre previsti.
3. Criterio A1.1 – Incremento delle squadre operative.
Il criterio A1.1 prevede l’incremento del numero di operai impiegati nelle squadre operative per l’esecuzione delle sole attività di manutenzione ordinaria e straordinaria rispetto a quanto previsto dall’art. 17 dello Schema di contratto, specificando che non sarà attribuito punteggio ulteriore in caso di offerta di un numero superiore a due unità di operai. Si chiede se sia comunque facoltà del concorrente aumentare il numero complessivo delle squadre disponibili rispetto alle quattro previste (di cui due per la manutenzione ordinaria e straordinaria e due per le attività di pronto intervento) e, in caso affermativo, se tale incremento comporti la valutazione della Commissione per l’attribuzione di un punteggio migliorativo.
1. Limiti editoriali – coerenza del numero massimo di facciate.
A pagina 43 del disciplinare di gara sono definiti i limiti editoriali pari a 17 facciate formato A4 e 3 facciate formato A3, specificando che sono esclusi dal computo del numero massimo delle facciate dell’intera relazione: l’indice e la copertina, gli allegati relativi al sub-criterio A1.2 “Maestranze”, la documentazione di cui al sub-criterio C2 “Pianta organica”, le Certificazioni (sub-criteri B1 e C1), la Registrazione EMAS (sub-criterio B1) e quanto indicato come “Allegati”. Tuttavia, sommando i limiti editoriali previsti per i singoli elaborati indicati alle pagine 42 e 43 del disciplinare, non risulta coerente il totale complessivo di 17 facciate A4. In particolare, il sub-criterio A1.2 – Maestranze prevede un limite di 2 facciate formato A4 per ciascun operaio per il curriculum sintetico, oltre agli allegati (attestati di formazione/diplomi). Qualora il concorrente proponga, ad esempio, 10 operai per l’esecuzione del servizio, il limite massimo dovrà pertanto intendersi pari a 20 facciate A4 (2 per ciascun curriculum sintetico), oltre agli allegati che, come indicato, risultano esclusi dal computo del limite massimo?
2. Criterio A2 – Numero di interventi presentabili e limiti editoriali.
A pagina 48 del disciplinare è previsto che, con riferimento al criterio A2, saranno valutati al massimo tre interventi, fermo restando che l’operatore economico potrà presentare un numero maggiore di interventi, indicando un criterio di priorità. In tale ipotesi, si chiede di chiarire se il limite editoriale complessivo debba intendersi incrementato di 2 facciate formato A4 e 1 facciata formato A3 per ogni intervento aggiuntivo oltre i tre previsti.
3. Criterio A1.1 – Incremento delle squadre operative.
Il criterio A1.1 prevede l’incremento del numero di operai impiegati nelle squadre operative per l’esecuzione delle sole attività di manutenzione ordinaria e straordinaria rispetto a quanto previsto dall’art. 17 dello Schema di contratto, specificando che non sarà attribuito punteggio ulteriore in caso di offerta di un numero superiore a due unità di operai. Si chiede se sia comunque facoltà del concorrente aumentare il numero complessivo delle squadre disponibili rispetto alle quattro previste (di cui due per la manutenzione ordinaria e straordinaria e due per le attività di pronto intervento) e, in caso affermativo, se tale incremento comporti la valutazione della Commissione per l’attribuzione di un punteggio migliorativo.
13/02/2026 10:14
Risposta
In riferimento alla prima domanda si conferma quanto prospettato. Giova precisare che i limiti dimensionali previsti dal disciplinare di gara hanno una funzione meramente organizzativa per la collazione dell’offerta.
In relazione alla seconda domanda confermiamo quanto indicato nella tabella dei criteri di valutazione in corrispondenza del criterio A2. Il concorrente presenterà una relazione contenente fino a un massimo di 3 interventi e che la presentazione di un numero superiore a 3 interventi non sarà oggetto di valutazione e conseguentemente di attribuzione di punteggio.
In riferimento alla terza domanda la risposta al quesito è negativa, sarà attribuito punteggio solamente per incrementi nel numero di operai nei limiti indicati nel criterio A.1.1 non anche per incrementi nel numero di squadre.
In relazione alla seconda domanda confermiamo quanto indicato nella tabella dei criteri di valutazione in corrispondenza del criterio A2. Il concorrente presenterà una relazione contenente fino a un massimo di 3 interventi e che la presentazione di un numero superiore a 3 interventi non sarà oggetto di valutazione e conseguentemente di attribuzione di punteggio.
In riferimento alla terza domanda la risposta al quesito è negativa, sarà attribuito punteggio solamente per incrementi nel numero di operai nei limiti indicati nel criterio A.1.1 non anche per incrementi nel numero di squadre.
09/02/2026 16:40
Quesito #13
In riferimento al punto B1 dei criteri di valutazione "è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi, e dei macchinari, gestione del cantiere , gestione della catena di fornitura, ecc…) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento CE n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001" chiediamo conferma che, ai fini del riconoscimento del massimo punteggio tecnico, sia necessario il possesso di entrambe le certificazioni ( o avvalimento premiale).
13/02/2026 10:16
Risposta
In riferimento al criterio B1 si conferma che per l’ottenimento del massimo punteggio è necessario essere in possesso sia della certificazione UNI 14001, sia della Registrazione EMAS.
11/02/2026 11:18
Quesito #14
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, al sub-criterio B1 “Sistemi di gestione ambientale – criterio CAM 3.2.1 del DM 256/2022 (CAM Edilizia)”, si chiede il seguente chiarimento.
Nel disciplinare è previsto l’attribuzione del punteggio premiante in relazione al possesso della registrazione EMAS ovvero della certificazione UNI EN ISO 14001.
Si chiede pertanto di confermare se:
1. ai fini dell’ottenimento del punteggio massimo previsto per il suddetto sub-criterio sia sufficiente il possesso della sola certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità;
oppure
1. per l’attribuzione del punteggio massimo sia necessario il possesso congiunto sia della certificazione UNI EN ISO 14001 sia della registrazione EMAS.
Inoltre, nell’ipotesi in cui fosse richiesto il possesso di entrambe le certificazioni per il conseguimento del punteggio massimo, si chiede di chiarire se sia ammesso il ricorso all’avvalimento premiale ai sensi dell’art. 104 del Codice dei Contratti Pubblici, limitatamente alla registrazione EMAS, ai fini del miglioramento dell’offerta tecnica.
Nel disciplinare è previsto l’attribuzione del punteggio premiante in relazione al possesso della registrazione EMAS ovvero della certificazione UNI EN ISO 14001.
Si chiede pertanto di confermare se:
1. ai fini dell’ottenimento del punteggio massimo previsto per il suddetto sub-criterio sia sufficiente il possesso della sola certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità;
oppure
1. per l’attribuzione del punteggio massimo sia necessario il possesso congiunto sia della certificazione UNI EN ISO 14001 sia della registrazione EMAS.
Inoltre, nell’ipotesi in cui fosse richiesto il possesso di entrambe le certificazioni per il conseguimento del punteggio massimo, si chiede di chiarire se sia ammesso il ricorso all’avvalimento premiale ai sensi dell’art. 104 del Codice dei Contratti Pubblici, limitatamente alla registrazione EMAS, ai fini del miglioramento dell’offerta tecnica.
13/02/2026 10:23
Risposta
Nel rinviare al quesito n. 13, si conferma che per l’ottenimento del massimo punteggio è necessario il possesso sia della certificazione UNI 14001, sia della Registrazione EMAS.
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 104, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, è ammesso il ricorso all’avvalimento premiante.
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 104, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, è ammesso il ricorso all’avvalimento premiante.
12/02/2026 10:53
Quesito #15
Facendo riferimento a quanto indicato a pag. 43 del Disciplinare di gara, il numero massimo di facciate A4 ammesse risulta pari a 17. Tuttavia, dalla sommatoria delle facciate previste per ciascun criterio di valutazione emerge un totale pari a 19 facciate. Si rileva pertanto una possibile incongruenza (refuso) all’interno del Disciplinare.
13/02/2026 10:19
Risposta
Si rinvia alla risposta al quesito n.12.
12/02/2026 10:55
Quesito #16
In merito all'Offerta Tecnica, si chiede se nel subcriterio "A1.3 - Esperienza professionale e qualifiche del direttore tecnico e del direttore di cantiere" sia necessario indicare due figure differenti come direttore tecnico e direttore di cantiere oppure se una sola figura possa soddisfare il sub-criterio, in quanto nella tabella a pag. 42 del disciplinare è richiesta l'elaborazione di 2 facciate di relazione per ogni direttore.
13/02/2026 10:21
Risposta
Premesso che all’articolo 14 del contratto di accordo quadro è disposto che è obbligo dell’aggiudicatario garantire la presenza del Direttore Tecnico e del Direttore di cantiere, aventi comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire di almeno sei anni, nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta tecnica, in riferimento alle figure professionali richieste al sub-criterio A.1.3 si specifica che ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno presi in considerazione per entrambe le figure (distinte): i titoli professionali, gli anni di esperienza professionale superiori a 6 (sei) anni e l’importo degli appalti di lavoro analoghi in cui il Direttore tecnico e il Direttore di cantiere hanno svolto i rispettivi ruoli.
12/02/2026 10:55
Quesito #17
In merito all'Offerta Tecnica, nel subcriterio "A1.2 - Maestranze" viene valutata la capacità delle squadre operative proposte per gestire il contratto e si richiede la formazione e l'esperienza degli operai, tramite l'elaborazione di 2 facciate di CV sintetico per ogni operaio (rif. pag. 42 del disciplinare). Il numero massimo di facciate consentite dal disciplinare (rif. pag. 43) lascia intendere che sia possibile inserire un solo operaio nellarelazione, in quanto l'aggiunta di altre maestranze con i relativi cv comporta il superamento del numero di pagine consentite.
Si chiede dunque di specificare quante facciate vadano presentate per ciascun sub-criterio.
Si chiede dunque di specificare quante facciate vadano presentate per ciascun sub-criterio.
13/02/2026 10:23
Risposta
Si rinvia alla risposta al quesito n. 12. Si conferma il limite di 2 facciate formato A4 per il CV sintetico di ogni operaio.